Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05651 - dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti

Dettagli

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05651
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
mercoledì 2 novembre 2011, seduta n.544

ALESSANDRI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è stabilito che le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali;

la tangenziale del comune di Reggio Emilia, in variante alla strada statale n. 9- via Emilia, risulterebbe essere una strada extraurbana secondaria, ossia di tipologia «C» e la cui competenza è del concessionario ANAS;

il soggetto competente all'installazione della segnaletica verticale e alla manutenzione di quella orizzontale, sulla tangenziale nord di Reggio Emilia è ANAS dal chilometro 170+070 al chilometro 179+100;

l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 26 giugno 2002, n. 121 convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, dispone che: «1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo»;

riguardo agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del nuovo codice della strada, risulta che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice spetta:

a) in via principale alla specialità di polizia stradale della polizia di Stato;

b) alla polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto;

va segnalato che l'articolo 37 del codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari enti proprietari e l'articolo 38 del codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico;

in particolare, l'articolo 37 comma 1, stabilisce che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

nel mese di luglio 2007 il comune di Reggio Emilia, in conformità al decreto legge n. 117 del 2007, ha installato due cartelli verticali relativi al controllo elettronico della velocità su detta tangenziale, un primo nella carreggiata sud (direzione Modena) al chilometro 172+600 ed un secondo nella carreggiata nord (direzione Parma) al chilometro 170+750;

in tale tratto di strada il limite di velocità è di 90 chilometri orari ed inoltre detti segnali fissi sono di piccole dimensioni con scritte nere su fondo bianco;

il posizionamento dei controlli della velocità, da parte della locale polizia municipale, avviene con strumenti mobili ed in un'area esterna alla strada in questione;

in data 25 ottobre 2011, su precisa richiesta di un consigliere comunale, il dirigente del servizio politiche per la mobilità del comune di Reggio Emilia avrebbe comunicato che per l'installazione dei cartelli stradali in novella «non è stata formulata alcuna domanda di autorizzazione ad ANAS» -:

se in considerazione delle norme citate in premessa, l'installazione dei predetti cartelli verticali relativi al controllo elettronico della velocità sulla tangenziale del comune di Reggio Emilia rispetti il riparto di competenze previsto dalla legge, essendo l'ANAS il soggetto competente all'installazione della segnaletica verticale e alla manutenzione di quella orizzontale sulla tangenziale nord di Reggio Emilia, in particolare lungo il tratto dal chilometro 170+070 al chilometro 179+100 sopra citato;

quali siano i singoli tratti dalla tangenziale nord di Reggio Emilia in variante alla strada statale n. 9, individuati con apposito decreto del prefetto, su cui si possono utilizzare o installare i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui deve essere data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada;

se, ove la segnaletica stradale in questione risultasse installata in maniera difforme alle preordinanti norme che ne prevedono la disciplina, non si intenda assumere ogni iniziativa di competenza per far provvedere alla loro rimozione. (5-05651)

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica